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Rimborso IRAP dividendi infra UE: Modello 2026

24 Aprile 2026 in Notizie Fiscali

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento n 123184 del 22 aprile 2026 con cui sono stati approvati il modello e le istruzioni per chiedere il rimborso o l’utilizzo in compensazione dell’eccedenza Irap relativa ai dividendi infra-Ue o See (Spazio economico europeo), che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta (articoli 6 e 7 del Dlgs n. 446/1997), in misura eccedente il cinque per cento.

Rimborso IRAP dividendi infra UE: Modello 2026

La Legge di bilancio 2026 (articolo 1, commi 48 e 49, legge n. 199/2025), ha adeguato la disciplina italiana all’orientamento espresso dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza del 1° agosto 2025, in materia di trattamento fiscale dei dividendi infragruppo percepiti all’interno della Ue o dello Spazio economico europeo.

In particolare, sono stati modificati gli articoli 6 e 7 del decreto Irap per rendere il regime conforme alla direttiva 2011/96/Ue sulle società madri e figlie, con riferimento ai dividendi percepiti da intermediari finanziari e imprese di assicurazione.

A partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, i dividendi provenienti da società o enti residenti o localizzati in tali territori, che garantiscano un effettivo scambio di informazioni con l’Italia e che soddisfino le condizioni previste dal Tuir, sono esclusi per il 95% sia dal margine di intermediazione sia dalla base imponibile Irap del percettore

La quota imponibile residua resta pertanto limitata al 5% del loro ammontare.

Attenzione al fatto che, per i periodi d’imposta precedenti all’entrata in vigore della modifica, è riconosciuto il diritto al rimborso dell’Irap versata in eccesso sugli stessi dividendi rispetto al nuovo regime.

A tal fine occorre presentare il modello approvato (articolo 38 del Dpr n. 602/1973).

Come specificato nelle istruzioni il Modello per il rimborso IRAP sui dividendi di cui si discute, firmato digitalmente o sottoscritto in forma cartacea con firma autografa, può essere presentato dal contribuente o da un delegato all’articolazione territoriale competente tramite il servizio “Consegna documenti e istanze” disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate. 

Attenzione al fatto che in caso di firma autografa, è necessario allegare la copia del documento di identità del firmatario ed eventualmente del delegato. 

La presentazione deve avvenire entro il termine previsto dall’articolo 38 del Dpr n. 602/1973,  e pertanto entro 48 mesi dalla data del versamento del saldo Irap. 

Il provvedimento di cui si tratta chiarisce che:

  • il termine ordinario resta applicabile se la sua scadenza cade oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione del provvedimento; 
  • qualora, invece, il termine dei 48 mesi, ancora pendente al 1° gennaio 2026, scada entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione, l’istanza può essere presentata entro tale ultimo termine.

I contribuenti che abbiano già presentato un’istanza di rimborso Irap alla data del 1° gennaio 2026 e per i quali il termine di legge risulti scaduto, possano optare per l’utilizzo della quota Irap in compensazione presentando lo stesso modello: questa scelta comporta però la rinuncia al rimborso precedentemente richiesto per la parte destinata alla compensazione.

Per tutti gli altri approfondimenti si rimanda al Provvedimento n 123184/2026 oltre alle istruzioni del modello approvato.

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