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Ricevute POS: gli estratti conto digitali al posto del cartaceo

15 Aprile 2026 in Notizie Fiscali

Il Decreto PNRR in dirittura d'arrivo per la conversione in legge contiene tante semplificazioni per i cittadini, tra queste si introduce la novità riguardante le ricevute dei pagamenti POS. 

In sintesi gli estratti conto bancari varranno al posto delle ricevute Pos per documentare i pagamenti elettronici effettuati da cittadini e imprese.

Faranno fede le comunicazioni e la documentazione inviati, anche in formato digitale, da banche e intermediari finanziari saranno utilizzati al posto delle ricevute cartacee, sarà tuttavia necessario il rispetto di due condizione:

  • i documenti bancari dovranno riportare le informazioni relative alle singole operazioni;
  • tali documenti digitali dovranno essere conservati secondo le tempistiche e le modalità all’articolo 2220 del Codice civile, e quindi per almeno dieci anni e, se in formato digitale, attivando sistemi di conservazione elettronica certificata.

 In attesa della norma definitiva vediamo cosa contiene quella in bozza con anche le precisazione della relazione al decreto.

Sulle novità del PNRR leggi anche: Decreto PNRR: ISEE automatico e  semplificazioni.

Ricevute POS: via l’obbligo di conservazione

In sintesi si abolisce l'obbligo di conservazione cartacea delle ricevute per i pagamenti effettuati verso la Pubblica Amministrazione attraverso canali elettronici (come il sistema pagoPA).

L'amministrazione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento consultando i propri flussi informatici o quelli della piattaforma nazionale, senza poter richiedere al cittadino l'esibizione della ricevuta, anche a fini fiscali e di detrazione. 

La norma in dettaglio come spiega la relazione illustrativa al Decreto si inserisce nel contesto delle misure volte a semplificare e razionalizzare gli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013, in materia di trasparenza.

In particolare, si prevede l’eliminazione dell’obbligo, per cittadini e imprese, di conservazione delle ricevute cartacee diverse dalle fatture, scontrini o ricevute fiscali, generate dai terminali abilitati ad accettare pagamenti con carta di credito, debito e prepagata. 

Prevede, in particolare, che possono essere utilizzati, per assolvere gli obblighi di conservazione di cui all’articolo 2220 del codice civile, in luogo delle ricevute cartacee emesse dai terminali abilitati al pagamento con carta di credito, debito e prepagata, o altra modalità digitale, le comunicazioni inviate ai clienti e la documentazione fornita, anche in formato digitale, dalle banche e dagli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 119 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a condizione che le stesse contengano le informazioni relative alle singole operazioni poste in essere.

L’obbligo di conservazione per dieci anni delle ricevute cartacee, emesse dai terminali POS, al momento del pagamento con moneta elettronica è un onere non sempre di agevole assolvimento per le imprese e per i cittadini a cui potrebbe essere richiesta, in tal modo, la prova di pagamenti. 

Le ricevute emesse dai POS, infatti, rappresentano una mera prova di avvenuto pagamento e non costituiscono un documento contabile, necessario alla redazione del bilancio o alla dichiarazione fiscale, per cui il loro obbligo di conservazione per il periodo stabilito dal citato art. 2220 del codice civile, risulta oneroso e non strettamente necessario in relazione agli scopi per cui sono emesse

La misura, da un lato, rappresenta una significativa semplificazione per cittadini e imprese e, dall’altro, non pregiudica in alcun modo le attività di controllo delle Autorità fiscali all’uopo preposte.

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