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Revisori, Sindaci e contributi significativi: nuovi obblighi di controllo

16 Giugno 2026 in Notizie Fiscali

Il DPCM n 84 pubblicato sulla GU n 115/2026 definisce il il regolamento recante la definizione del contributo di entità significativa a carico dello Stato in attuazione dell'articolo 1, commi 857 e 858, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. 

L’obiettivo del legislatore è rafforzare la tracciabilità e la corretta destinazione delle risorse pubbliche, attribuendo agli organi di controllo un ruolo per il monitoraggio della spesa pubblica.

Nell'ambito del Regolamento l'articolo 2 prevede Attività di verifica e obblighi di comunicazione per sindaci e revisori, vediamo il dettaglio.

Revisori e contributi significativi: i nuovi obblighi di controllo

In particolare l'articolo n 2 del DPCM n 84/2026 prevede che i collegi di revisione e i collegi  sindacali,  anche  in  forma monocratica, delle socieà, degli  enti,  degli  organismi  e  delle fondazioni che ricevono un  contributo  di  entità significativa  a carico dello Stato,  come  definito  ai  sensi   dell'articolo  1, assicurano, nell'ambito dei compiti e delle responsabilità ad  essi attribuiti in base alla normativa vigente, lo svolgimento di apposite attività di verifica intese ad accertare che l'utilizzo dei predetti contributi è avvenuto nel rispetto delle finalità per i quali i medesimi sono stati concessi, ovvero ha dato luogo alla realizzazione dei progetti previsti. 

A tal fine, gli stessi organi di controllo provvedono a inviare al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui i  contributi sono stati erogati, una relazione contenente le risultanze delle verifiche effettuate.
Ove non già esistenti, gli organi di controllo  sono  costituiti,  anche  in  forma  monocratica, dai soggetti beneficiari dei contributi,  previa approvazione delle occorrenti modifiche statutarie, regolamentari e organizzative, al fine di assicurare lo svolgimento degli adempimenti.
Attenzione al fatto che il mancato invio della relazione ovvero la comunicazione di mancata esecuzione del  progetto o di mancato rispetto delle  finalità per le quali  il  contributo è stato concesso, è valutata  ai fini dell'eventuale ammissione alla erogazione di contributi pubblici o del medesimo contributo, qualora previsto, nella successiva annualità.
I soggetti erogatori comunicano, entro il 28 febbraio di ciascun anno, alla Presidenza  del Consiglio dei  ministri e  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  gli   esiti dell'attività di ricognizione delle società  degli enti, degli organismi e delle fondazioni, a favore  dei quali risultano essere stati assegnati  nel corso  del precedente  esercizio finanziario contributi  di  entità significativa.                                        

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