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OIC 32 strumenti finanziari derivati: consultazione fino al 31 maggio

3 Aprile 2026 in Notizie Fiscali

Al via la revisione dell’OIC 32 sui derivati degli strumenti finanziari.

Vediamo una sintesi del contenuto della bozza pubblicata in consultazione fino al 31 maggio.

OIC 32 strumenti finanziari derivati: consultazione fino al 31 maggio

L’OIC, il 1° aprile, ha pubblicato  in consultazione una bozza di emendamenti all’OIC 32 – Strumenti finanziari Derivati.

Ricordiamo che ai sensi dell’articolo 2426, comma 3, del codice civile rientrano nell’ambito di applicazione del presente principio anche quei contratti di acquisto e vendita di merci che conferiscono all’una o all’altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari ad eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze di acquisto, vendita o di utilizzo merci;
b) il contratto sia destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;
c) si preveda che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.

L’OIC con gli emendamenti in oggetto propone di:

  • classificare il FV dei derivati utilizzati gestionalmente per coprire il rischio prezzo in un’apposita voce della sezione operativa;
  • chiarire che un contratto che prevede l’obbligo di acquistare energia elettrica per consumo proprio, direttamente da un impianto di produzione da fonti rinnovabili non è considerato un derivato a meno che la quantità di energia che sarà rivenduta supererà la quantità di energia utilizzata;
  • chiarire che è possibile coprire un importo nominale variabile di energia elettrica, allineato alla quantità che l’impianto di riferimento si prevede generi.

L'invio dei commenti è previsto entro il 31 maggio 2026 al seguente indirizzo:

Se non diversamente indicato, i commenti ricevuti saranno resi pubblici al termine della consultazione.
La bozza potrebbe subire delle modifiche, anche significative, a seguito dell’esito della consultazione. 

La versione definitiva degli emendamenti sarà pubblicata solo dopo le deliberazioni successive alla fase di consultazione.

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