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Forfettari e termini di decadenza: novità nel Correttivo Omnibus

17 Giugno 2026 in Notizie Fiscali

Il Governo ha recentemente approvato il Correttivo Omnibus in via preliminare con diverse norme in tema fiscale.

Il Decreto legislativo ora inizia il suo iter di approvazione passando per le Commissioni tecniche per riscuotere i relativi pareri di fattibilità.

Tra le norme in bozza vi è l'articolo 22 che va a modificare la Legge n 190/2014 e in particolare l'articolo 1 comma 74 che tratta dei forfettari e le regole sulla riduzione dei termini di accertamento per i pagamenti tracciati.

Riepiloghiamo le regole attualmente in vigore e vediamo quale novità si prospetta.

Forfettari e termini di decadenza: novità nel Correttivo Omnibus

In base al comma 74 dell'articolo 1 della legge n 190/2014 per i forfettari per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di imposta regionale sulle attività produttive; per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza di cui all'art 43 comma 1 del DPR 600/73

è ridotto di un anno. 

In caso di infedele indicazione, da parte dei contribuenti, dei dati attestanti i requisiti e le condizioni di cui ai commi 54 e 57 che determinano la cessazione del regime previsto dai commi da 54 a 89, nonché le condizioni di cui al comma 65, le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal Dlgs sono aumentate del 10 per cento se il maggiore reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato. 

Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 57.

Ora secondo l'articolo  22 del Correttivo rubricato Modifica dell’articolo 1, comma 74, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
si prevede, e vedremo se sarà confermato con il provvedimento definitivo, che con effetto a partire dal periodo d’imposta 2026 e quindi dichiarazione dei redditi 2027, all’articolo 1, comma 74, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole da «; per i contribuenti» a «è ridotto di un anno» sono soppresse.

Viene pertanto sopressa la norma di cui sopra riportata fedelmente.

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