L'agenzia delle Entrate con la Risposta a interpello n 115 del 4 giugno ha chiarito che l’esenzione dall’imposta di donazione vale esclusivamente se i figli ricevono un vero controllo della società.
Non basta trasferire la maggioranza delle quote o la nuda proprietà: se i discendenti non diventano realmente titolari dell’impresa, né prendono in mano la sua gestione, l’imposta va versata con aliquota ordinaria.
Vediamo di seguito il caso di specie
Imposta di successione: regole per le società
In dettaglio nella risposta n 115/2026 si tratta il passaggio generazionale di una società tramite conferimento in una nuova holding (NewCo) e successivo patto di famiglia.
Vengono analizzate:
- l’esenzione dall’imposta di donazione,
- il possibile abuso del diritto.
L'agenzia richiama l’articolo 3, comma 4‑ter, del Tusd, Dlgs n. 346/1990, che tratta di esenzione dall'imposta e specifica che si applica ai trasferimenti di partecipazioni solo se permettono ai beneficiari di acquisire o integrare il controllo di diritto, come definito dall’articolo 2359, comma 1, n. 1, del codice civile, cioè la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria, a patto che i beneficiari mantengano tale controllo per almeno cinque anni.
Nel caso di specie i figli ricevono azioni che attribuiscono loro la maggioranza dei voti in assemblea.
Lo statuto della soicietà NewCo assegna al padre particolari poteri tramite azioni speciali, dette azioni C, tra cui diritti di veto su decisioni rilevanti e sulla distribuzione degli utili.
Questi poteri, specifica l'agenzia, limitano in modo concreto l’autonomia decisionale dei figli e pertanto, il controllo richiesto dalla norma deve essere effettivo e pieno, non solo formale.
Se esistono clausole statutarie che impediscono ai beneficiari di determinare davvero le decisioni societarie, il controllo non si considera trasferito pertanto non spetta l’esenzione e la donazione è tassata secondo le regole ordinarie dell’articolo 16 del Tusd.
Sul tema dell’abuso del diritto si rimanda alla risposta ADE.