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Crisi d’impresa: circolare ADE in consultazione fino al 20 maggio

16 Aprile 2026 in Notizie Fiscali

L'Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa del 15 aprile informa del fatto che è disponibile fino al prossimo 20 maggio in consultazione pubblica la Circolare sulle novità del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (Dl n. 14/2019).

In particolare, questo documento di prassi offre i primi chiarimenti interpretativi sui principi generali e sulle disposizioni inerenti:

  • alla Composizione negoziata della crisi (Titolo II – Capo I), 
  • al Concordato semplificato (articolo 25-sexies), al Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (articolo 64-bis
  • e ai Gruppi di imprese (Titolo VI).

Viene precisato che la consultazione per ulteriore approvazione definitiva è il primo step di un percorso più ampio, nei prossimi mesi saranno infatti pubblicate in consultazione le successive Parti – II, III e IV – dedicate rispettivamente: 

  • al sovraindebitamento; 
  • agli accordi di ristrutturazione e al concordato preventivo; 
  • alla liquidazione giudiziale e agli istituti residuali. 

Lo scopo della consultazione è consentire all’Agenzia delle entrate di valutare i contributi pervenuti, al fine di recepirli eventualmente nella versione definitiva della circolare.

Coloro i quali sono interessati possono inviare osservazioni e proposte di modifica o di integrazione da oggi, 15 aprile 2026, fino al 20 maggio 2026 all’indirizzo email: 

Crisi d’impresa: circolare ADE in consultazione fino al 20 maggio

Nei contenuti della Circolare un aspetto che merita rilievo è l'IVA sull'accordo per debiti tributari

Le Entrate in merito evidenzaiano aspetti importanti ossia: 

  • l’accordo transattivo relativo ai debiti tributari di cui al comma 2-bis dell’articolo 23 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Ccii) ha ad oggetto l'IVA e tutte le imposte con relativi accessori;
  • la proposta di accordo transattivo deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla conclusione della Cnc, per dare la possibilità alle Entrate di pronunciarsi nel rispetto di tale data, poiché è entro questo termine che deve intervenire la determinazione di approvazione o rigetto dell’accordo, pur potendo esso essere perfezionato e sottoscritto successivamente. L’articolo 23 del CCII non indica a quale ufficio dell’Agenzia la proposta deve essere presentata, si può fare riferimento all'articolo 63 dello stesso codice, che nel disciplinare la transazione fiscale nell’ADR rinvia all’articolo 88, comma 5, ai sensi del quale la competenza territoriale deve essere determinata in base all’ultimo domicilio fiscale del contribuente.
  • relativamente alla data di maturazione alla quale devono essere riferiti i debiti oggetto dell’accordo è ugualmente determinata da quanto stabilisce l’articolo 63 relativamente all’ADR quella di presentazione della proposta. 

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