PMI » Agevolazioni e Controllo PMI » Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

Credito ZES: agevolabile l’investimento avviato prima di comunicarlo, quando è possibile

4 Settembre 2026 in Notizie Fiscali

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta a interpello n. 169/2026, chiarisce l’applicazione del principio di incentivazione al credito d’imposta ZES Unica nel caso di un investimento effettuato mediante leasing nel 2026, prima dell’invio della comunicazione preventiva.

Il credito d’imposta ZES Unica può spettare anche per un investimento avviato nel 2026 prima della presentazione della comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate, purché il progetto sia stato avviato successivamente all’entrata in vigore della disciplina agevolativa e siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla normativa.

È quanto emerge dalla risposta a interpello n. 169/2026 dell’Agenzia delle Entrate, dedicata all’applicazione del principio di incentivazione previsto dall’articolo 6 del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER).

Credito ZES: Investimento in leasing effettuato prima della comunicazione necessaria

L’interpello è stato presentato da una società che svolge attività di edilizia privata e pubblica attraverso una struttura produttiva situata in un territorio agevolabile ai fini della ZES Unica.

Nei mesi di gennaio e febbraio 2026 la società ha realizzato un investimento consistente nell’acquisizione, mediante un contratto di locazione finanziaria, di un bene strumentale nuovo destinato stabilmente all’attività esercitata nella struttura produttiva.

Il contratto di leasing è stato stipulato nel febbraio 2026 e nello stesso mese il bene è stato consegnato ed è entrato nella disponibilità della società.

L’investimento, quindi, è stato realizzato prima dell'apertura del periodo previsto per l'invio della comunicazione preventiva relativa al 2026.

Comunicazione preventiva dal 31 marzo al 30 maggio 2026

Per gli investimenti effettuati nel 2026, la legge di bilancio 2026 stabilisce che gli operatori economici devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, dal 31 marzo al 30 maggio 2026, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre dello stesso anno.

Successivamente, a pena di decadenza dall’agevolazione, chi ha presentato la prima comunicazione deve trasmettere, dal 3 al 17 gennaio 2027, una comunicazione integrativa che attesti l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione precedente.

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2026, n. 3882, precisa inoltre che sono agevolabili esclusivamente gli investimenti che rispettano il principio di incentivazione previsto dall’articolo 6 del Regolamento UE n. 651/2014.

Il dubbio sul principio di incentivazione

Proprio da quest’ultima previsione nasce il dubbio sottoposto all’Agenzia.

La società chiede, in sostanza, se possa beneficiare del credito d’imposta per un investimento realizzato nel febbraio 2026, quindi prima della presentazione della comunicazione preventiva.

Il Regolamento UE prevede infatti, in via generale, che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se il beneficiario presenta una domanda scritta prima dell’avvio dei lavori relativi al progetto o all’attività.

Lo stesso articolo 6 contiene però una specifica previsione per le misure sotto forma di agevolazioni fiscali. In questo caso l’effetto di incentivazione ricorre, tra le altre condizioni, quando la misura attribuisce il diritto all’aiuto sulla base di criteri oggettivi e senza un ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello Stato membro e quando la misura è stata adottata ed è entrata in vigore prima dell’avvio dei lavori relativi al progetto o all’attività sovvenzionati.

Quando si considera avviato l’investimento

L’Agenzia ricorda che, ai fini della disciplina europea, per avvio dell’investimento deve intendersi la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare i beni oggetto dell’investimento oppure qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento stesso, a seconda di quale circostanza si verifichi per prima.

Nel caso esaminato, il progetto risulta avviato con la stipula del contratto di leasing, avvenuta nel febbraio 2026.

L’Agenzia osserva inoltre che il credito d’imposta ZES Unica è concesso alle imprese che effettuano investimenti in possesso dei requisiti previsti e che rispettano le procedure di comunicazione. 

Il beneficio è riconosciuto nei limiti delle risorse stanziate sulla base di criteri oggettivi e non è subordinato a una valutazione discrezionale dell’Amministrazione finanziaria.

Sotto il profilo temporale, inoltre, il credito d’imposta ZES Unica è stato reiterato senza soluzione di continuità e, da ultimo, la legge di bilancio 2026 lo ha previsto per gli investimenti ammissibili realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028.

Via libera al credito ZES Unica per il caso esaminato

Alla luce della disciplina europea e delle caratteristiche dell’agevolazione, l’Agenzia delle Entrate ritiene rispettato il principio di incentivazione nel caso sottoposto al suo esame.

Il motivo è che il progetto di investimento è stato avviato, attraverso la stipula del contratto di leasing, successivamente all’entrata in vigore della disciplina agevolativa.

Di conseguenza, secondo la risposta n. 169/2026, la società può beneficiare per il 2026 del credito d’imposta ZES Unica, anche se il contratto di leasing e la consegna del bene sono anteriori alla presentazione della comunicazione preventiva.

La conclusione resta comunque subordinata alla sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa agevolativa. L’Agenzia precisa infatti che tali ulteriori requisiti non sono oggetto dell’interpello e restano fermi gli ordinari poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria.

Studio Tributario Gandolfo - - Partita IVA: IT01690530058