PMI » Settori di Impresa » Agricoltura

Allevamento avicolo e carne trasformata: quando è reddito agrario

13 Agosto 2026 in Notizie Fiscali

Con la Risposta n. 151/2026, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i prodotti a base di carne avicola ottenuti da una società agricola, lavorando prevalentemente carne proveniente dai propri allevamenti, possono beneficiare della tassazione su base catastale (reddito agrario), anziché essere assoggettati a reddito d'impresa

La condizione essenziale è che il prodotto finale rientri tra quelli espressamente individuati dalla tabella allegata al decreto ministeriale 13 febbraio 2015, in particolare nei codici ATECO relativi alla lavorazione delle carni.

Il caso esaminato: allevamento e trasformazione della carne

Il quesito è stato posto da una società agricola che esercita attività di allevamento avicolo e, allo stesso tempo, produce elaborati alimentari crudi pronti da cuocere. 

La carne di produzione propria rappresenta la componente prevalente del prodotto finale, mentre ingredienti come formaggi, salumi, erbe aromatiche e aromi, acquistati da terzi, svolgono una funzione accessoria di arricchimento del gusto. In misura non prevalente, l'azienda acquista anche capi vivi da terzi, che vengono comunque macellati internamente.

La società ha chiesto se questi prodotti possano essere qualificati come derivanti da attività agricola connessa, con conseguente applicazione della tassazione catastale, oppure se debbano invece essere considerati come reddito d'impresa a tutti gli effetti.

Le regole di riferimento: attività connesse e prevalenza

La qualificazione di un'attività come "connessa" a quella agricola principale trova il proprio fondamento nell'articolo 2135 del codice civile, che considera tali le attività di manipolazione, trasformazione, conservazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dall'allevamento, dalla coltivazione del fondo o dal bosco.

Sul piano fiscale, l'articolo 32, comma 2, lettera c), del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)* prevede che tali attività siano tassate su base catastale, a condizione che i prodotti risultino inclusi nell'apposito decreto ministeriale aggiornato periodicamente (l'ultimo è il D.M. 13 febbraio 2015).

Perché un'attività sia considerata connessa, devono sussistere due requisiti: un requisito soggettivo, per cui l'imprenditore che trasforma il prodotto deve essere lo stesso che esercita l'allevamento, e un requisito oggettivo, ovvero la prevalenza quantitativa (o, in alcuni casi, qualitativa) dei prodotti propri rispetto a quelli eventualmente acquistati da terzi. È ammesso, entro certi limiti, l'utilizzo di prodotti di terzi per migliorare la qualità o ampliare la gamma dei beni offerti, purché appartenenti allo stesso comparto produttivo dell'imprenditore agricolo.

____________________

*Si segnala che dal 1° gennaio 2027 entrerà in vigore il nuovo Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.Lgs. 117/2026), che sostituirà il DPR 917/1986: la disciplina sulla tassazione catastale delle attività agricole connesse non risulta modificata nella sostanza, ma cambierà la numerazione degli articoli di riferimento.

Il parere dell’Agenzia: la mappatura sui codici ATECO

Nel caso specifico, l'Agenzia ha innanzitutto premesso che la verifica della prevalenza (sia della carne propria rispetto a quella acquistata, sia della componente carnea rispetto agli ingredienti secondari) resta un elemento di fatto, dichiarato dall'Istante e non oggetto di valutazione in sede di interpello, fermo restando il potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

Il punto centrale del chiarimento riguarda invece la corretta collocazione del prodotto nella tabella del decreto ministeriale. La tabella, alla voce "produzione di carni e prodotti della loro macellazione", richiama espressamente i codici ATECO 10.11.0 e 10.12.0, oltre alla specifica voce relativa alla "produzione di carne essiccata, salata o affumicata, salsicce e salami" (riconducibile all'ex codice 10.13.0). 

Questo significa che non tutte le lavorazioni di carne rientrano automaticamente nel regime catastale:

Codice ATECO / attività Regime fiscale applicabile
10.11.0 – Lavorazione e conservazione di carne (esclusa carne di volatili) Reddito agrario (tassazione catastale) – art. 32, c. 2, lett. c), TUIR
10.12.0 – Lavorazione e conservazione di carne di volatili Reddito agrario (tassazione catastale) – art. 32, c. 2, lett. c), TUIR
10.13.0 – Produzione di carne essiccata, salata o affumicata, salsicce e salami Reddito agrario (tassazione catastale) – art. 32, c. 2, lett. c), TUIR
10.13.0 – Altri prodotti a base di carne, non ricompresi nella voce precedente Reddito forfetario d'impresa – art. 56-bis, comma 2, TUIR

In altre parole, per le lavorazioni riconducibili al codice 10.13.0 ma diverse dai salumi/carne essiccata, salata o affumicata espressamente citati dal decreto, si applica il regime forfetario di reddito d'impresa previsto dall'articolo 56-bis del TUIR, e non la tassazione catastale piena.

Cosa cambia per aziende agricole e professionisti

La Risposta n. 151/2026 offre un'indicazione operativa importante per le aziende agricole che integrano l'allevamento con attività di prima trasformazione della carne. La qualificazione fiscale non dipende solo dalla natura "agricola" dell'attività svolta, ma richiede una verifica puntuale della corrispondenza tra il prodotto realizzato e le voci elencate nella tabella del D.M. 13 febbraio 2015. 

Per i professionisti che assistono imprese agricole, il chiarimento suggerisce di:

  • verificare sempre la corretta classificazione ATECO del prodotto finito, non limitandosi alla natura dell'attività di allevamento;
  • documentare adeguatamente il rapporto di prevalenza tra prodotti propri e prodotti acquistati da terzi, elemento che resta comunque soggetto a controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria;
  • distinguere, nell'ambito della lavorazione di carne suina o avicola, i prodotti espressamente richiamati dal decreto (carne essiccata, salata, affumicata, salsicce, salami) da altre preparazioni più elaborate, per le quali si applica il regime forfetario e non quello catastale.

Il chiarimento si inserisce nel solco della prassi consolidata (circolari n. 44/E del 2002 e n. 44/E del 2004), confermando un approccio sostanzialmente stabile dell'Agenzia sul tema delle attività agricole connesse, pur richiedendo un'attenta verifica caso per caso della compatibilità del prodotto con le voci tabellari vigenti.

Allegati:

Studio Tributario Gandolfo - - Partita IVA: IT01690530058