Il Decreto della Cultura n 460/2024 contiene le modalità di attuazione dell’articolo 26 della legge 27 dicembre 2023, n. 206 e a tal fine disciplina la tenuta e l’aggiornamento dell’albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale.
Per “imprese culturali e creative di interesse nazionale” si intendono i soggetti di cui all’articolo 25 della legge n. 206 del 2023 e del decreto 25 ottobre 2024 rep. 402 del Ministero della cultura di concerto con il Ministero delle imprese e del Made in Italy, i quali in ragione della loro storia, prestigio e importanza strategica nel settore produttivo e culturale italiano, rappresentano un’eccellenza collegata al territorio nazionale.
Albo imprese culturali e creative, ICC: entrata in vigore
Il decreto ha previsto che entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto, viene istituito presso la Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura (di seguito anche “DGCC”), l’albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale tenuto con modalità telematiche.
L’albo è pubblicato sul sito istituzionale della DGCC del Ministero della Cultura, che ne cura l’aggiornamento ed è liberamente consultabile.
L’iscrizione all’albo è condizione per l’utilizzazione della denominazione “Impresa culturale e creativa di interesse nazionale”.
L’iscrizione al presente albo comporta altresì, per quei soggetti che abbiano un archivio di impresa riconosciuto di interesse storico particolarmente importante, che lo stesso sia registrato, per il tramite degli uffici competenti del Ministero, nel portale afferente al Sistema archivistico nazionale del Ministero della Cultura (SAN)
Albo imprese culturali e creative, ICC: requisiti per iscriversi
Possono richiedere l’iscrizione all’albo di cui all’articolo 2 i soggetti che, al momento della presentazione della domanda:
- a) hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa ai sensi dell’articolo 25 della legge n. 206 del 2023 e del decreto 25 ottobre 2024 rep. 402;
- b) svolgono, da almeno 5 anni, attività che contribuiscono, in ambito nazionale e internazionale, alla definizione dell’identità nazionale e alla crescita civile, culturale ed economica del Paese oppure attività capaci di connettere la propria organizzazione con il
territorio in cui è localizzata e di valorizzare il territorio medesimo attraverso la propria attività; - c) abbiano un archivio di impresa, inteso come l’insieme della documentazione strumentale o funzionale all’attività dell’impresa stessa.
Le ICC riconosciute ai sensi dell’articolo 25 della legge n. 206 del 2023 e del decreto 25 ottobre 2024 rep. 402 che alla data della presentazione della domanda di iscrizione all’albo siano titolari o licenziatarie esclusive di un marchio storico di interesse nazionale come definito all’articolo 11- ter del Codice della proprietà industriale e iscritto nel registro speciale dei marchi storici di
interesse nazionale di cui all’articolo 185-bis del Codice della proprietà industriale tenuto presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, sono automaticamente ammesse all’iscrizione all’albo di cui all’articolo 2, senza la necessità di dimostrare il possesso dei requisiti di cui alle lettere b) e c) del precedente comma.
Albo imprese culturali e creative, ICC: modalità di iscrizione
L’istanza di iscrizione è presentata alla DGCC del Ministero della Cultura esclusivamente con modalità telematica accedendo all’area riservata del portale bandi della DGCC, previa registrazione. La domanda, completa dei documenti richiesti e firmata digitalmente, dovrà
contenere le seguenti informazioni:
- a) i dati e la qualifica del richiedente;
- b) gli estremi dell’iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese;
- c) la sede legale, la sede operativa e l’oggetto principale della propria attività;
- d) documentazione idonea a dimostrare lo svolgimento di attività continuativa ai sensi dell’articolo 3 del presente decreto;
- e) lo Statuto o l’atto costitutivo;
- f) una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, da cui risulti che il soggetto di cui si chiede la registrazione svolge attività che:
- contribuisce, in ambito nazionale e internazionale, alla definizione dell’identità nazionale
- valorizza il territorio in cui è localizzato il soggetto richiedente;
- g) la dichiarazione circa il possesso di un marchio storico di interesse nazionale registrato;
- h) la dichiarazione circa il possesso di un archivio di impresa;
- i) la dichiarazione che l’archivio di impresa di cui alla precedente lettera h) abbia il riconoscimento di archivio di interesse storico particolarmente importante ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali
e del paesaggio).
Ai fini della presentazione dell’istanza di iscrizione di cui al comma 1 del presente articolo, con riguardo alla lettera h), il soggetto richiedente deve comunicare alla DGCC:
- a) una breve descrizione dell’archivio con gli estremi cronologici della documentazione;
- b) la localizzazione dell’archivio (indicazione di Regione, Provincia, Comune in cui è attualmente conservata la documentazione);
- c) il Soggetto conservatore;
- d) il Soggetto proprietario o detentore;
- e) la trasmissione della copia della comunicazione inviata all’organo periferico del Ministero della cultura, competente ai fini dell’eventuale accertamento dell’interesse storico particolarmente importante.
L’iscrizione all’albo è gratuita e con decreto del direttore generale della DGCC sono definite ulteriori modalità applicative per l’iscrizione all’albo di cui all’articolo 2 del decreto.
Allegati: